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In Comune di Desio …
Il Decreto legge 21/03/1978, n. 59 aveva introdotto l’obbligo in caso di vendita, locazione, comodato d’uso, di comunicare in Questura i dati del cessionario, entro le 48 ore dalla cessione del fabbricato.
Come disposto dal Decreto legge 20/06/2012, n. 79, art. 2, la registrazione dei contratti di compravendita di immobili, dei contratti di locazione e di comodato d’uso presso l’Agenzia delle Entrate ha poi assorbito l’obbligo di comunicazione della cessione del fabbricato come in precedenza previsto, dal momento che è la stessa Agenzia delle Entrate a trasmettere in via telematica i dati al Ministero dell’Interno. Tale obbligo, tuttavia, permane per i casi di cessione di fabbricato e/o ospitalità a cittadini extracomunitari, indipendentemente dalla registrazione del contratto, ovvero quando il contratto non è soggetto a registrazione in termine fisso.
La comunicazione deve essere effettuata all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile, da qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata che ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l’uso esclusivo di un immobile o di una parte di esso.
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