Se l’assegnatario di un alloggio destinato a servizio abitativo pubblico lascia il nucleo familiare o trasferisce la residenza per
- nullità, separazione, scioglimento del matrimonio o dell'unione civile
- cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione civile
- decesso
nel contratto di locazione subentrano i componenti del nucleo familiare (Regolamento regionale 04/08/2017, n. 4, art. 21).
In caso di nullità, di separazione, di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile o di cessazione degli effetti civili dello stesso, subentra nell’assegnazione l’altro coniuge.
In caso di decesso dell’assegnatario subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare secondo il seguente ordine:
- coniuge o parte di unione civile o convivente di fatto superstite
- figli legittimi naturali riconosciuti o adottati
- ascendenti
- altri discendenti
- collaterali fino al terzo grado
- affini sino al secondo grado
- persone non legate da vincoli di parentela e affinità
presenti all'atto dell’assegnazione e che abbiano convissuto continuativamente con l’assegnatario fino al momento del decesso.
Possono fare domanda di subentro nell'assegnazione:
- i componenti del nucleo familiare presenti all’atto dell’assegnazione
- coloro che entrano a far parte del nucleo familiare dopo l'assegnazione per ampliamento a seguito di accrescimento naturale o legittimo, matrimonio, unione civile, provvedimento dell’autorità giudiziaria e convivenza di fatto con l’assegnatario. Sono esclusi quindi dal subentro gli ascendenti di primo grado entrati per ampliamento del nucleo.
- coloro che abbiano convissuto continuativamente con l'assegnatario fino a quel momento a meno che il decesso dell'assegnatario sia avvenuto in strutture socio-sanitarie, assistenziali o in istituti di detenzione presso i quali l'assegnatario ha trasferito la residenza
- siano in possesso dei requisiti per rimanere nell'alloggio
- Per coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono già assegnatari, l'ente proprietario accerta, in sede di aggiornamento dell'anagrafe regionale dell'utenza di cui all'articolo 26, comma 9, della l.r. 16/2016, che la relativa condizione economica non superi la soglia indicata al punto 1) e punto 2), della lettera a), del comma 1, dell'articolo 25.