Le barriere architettoniche sono ostacoli fisici e senso-percettivi che impediscono alle persone con disabilità di muoversi liberamente. Le barriere architettoniche possono essere:
- ostacoli fisici che impediscono o limitano gravemente la deambulazione autonoma e sicura, per esempio scale di accesso o rampe con eccessiva pendenza
- ostacoli localizzativi che impediscono o rendono difficoltoso, in mancanza di accorgimenti tecnici e segnalazioni, l’orientamento, per esempio l'assenza di apposite segnalazioni sonore e luminose
- mancanza di attrezzature che garantiscono la piena fruibilità degli spazi, per esempio i corrimano.
Regione Lombardia eroga contributi messi a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai Comuni della Lombardia, da destinare ai cittadini che ne fanno domanda per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche all'interno della propria abitazione di residenza
Per ulteriori informazioni, consulta il sito di Regione Lombardia.
Possono presentare domanda:
- i cittadini diversamente abili o i condomini ove gli stessi risiedano.
- i beneficiari del contributo possono essere anche altri soggetti che dovranno sottoscrivere la domanda (es: proprietario di immobile ove risiede il diversamente abile, famigliari, etc).
- La domanda può essere presentata altresì da disabili che hanno la residenza o l’abituale e stabile dimora presso centri o istituti residenziali pubblici o privati per l’assistenza dei disabili.
L’onerato dalle spese per la realizzazione dell’opera, che può pertanto essere il diversamente abile presentatore della domanda qualora provveda a proprie spese, ovvero altro soggetto che deve, in tal caso, sottoscrivere la domanda unitamente al diversamente abile (fra questi, ad esempio, coloro che abbiano a carico ai sensi di legge il diversamente abile, il condominio o il proprietario dell’immobile ove risiede il diversamente abile).
Approfondimenti
Quando i lavori sono stati iniziati prima della presentazione della domanda al Comune quando il disabile cambia residenza o decede dopo avere presentato la domanda di contributo ma prima di aver realizzato i lavori (se l’intervento viene eseguito prima del decesso del disabile, il contributo spetta agli eredi) quando vengono realizzate opere diverse da quelle indicate nella domanda di contributo.
Per edifici privati esistenti alla data dell’11 agosto 1989 (si considerano esistenti gli immobili con concessione edilizia) per immobili destinati a centri o istituti residenziali pubblici e privati per l’assistenza ai disabili, ove vi risiedano per le parti comuni dei condomini privati e a partecipazione mista pubblico/privata.
È possibile richiedere un contributo per opere interne all’alloggio ed uno per opere esterne e meccanismi di sollevamento facendo due domande separate; nel caso in cui le opere siano funzionalmente connesse dovrà essere presentata un’unica domanda. (Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.10). Per opere funzionalmente connesse si intende una pluralità di interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo alla stessa funzione (esempio adeguamento dei percorsi esterni di pertinenza dell’edificio e adeguamento dell’ascensore
Il contributo massimo erogabile è pari a € 7.101,28per opere interne all’alloggio e a € 7.101,28 per opere esterne e meccanismi di sollevamento.(Legge n. 13 del 1989, articolo 9 comma 2 e Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.11).Pertanto raggiunto il contributo massimo di € 7.101,28 per ciascuna tipologia d’intervento sopra individuata non potranno più essere erogati ulteriori contributi alla stessa persona e per lo stesso alloggio. Considerato che i contributi possono essere chiesti in momenti diversi, più volte, ed anche a distanza di anni l’uno dall’altro, si rende necessario che il comune tenga costantemente aggiornato l’elenco dei soggetti che si avvalgono della legge n. 13 del 1989, al fine di evitare di erogare somme in misura maggiore rispetto a quelle nel massimo consentite.
L’entità del contributo viene determinata sulla base delle spese preventivate. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella preventivata, il contributo viene ricalcolato sulla somma spesa.